I VACCINI NON PREVENGONO IL CONTAGIO
In molti mi stanno chiedendo informazioni su una risposta di AIFA ad un'istanza di accesso civico con la conferma che i vaccini Covid-19 non prevengono il contagio.
È un bene che AIFA l'abbia detto, ma in realtà non c'è alcuna novità. Che i vaccini non prevenissero il contagio è stato scritto fin dall'inizio in tutti i bugiardini, come noi avvocati stiamo scrivendo nei ricorsi da ormai tre anni. Ma i giudici, a partire dalla Corte costituzionale, non ne tengono conto, questo è il problema. Più in generale la magistratura, con poche lodevoli eccezioni, tende a sfuggire a tutti gli argomenti scomodi che mettono in difficoltà il governo e che dovrebbero condurre a sconfessarne l'operato durante il periodo pandemico. Manca una magistratura indipendente dal potere politico ed in grado di tutelare i diritti e le libertà dei cittadini, chiunque sia responsabile della loro violazione.
I bugiardini con l'indicazione che i vaccini servono solo a prevenire la malattia e non il contagio sono pubblicati sul sito dell'EMA sin dalla prima autorizzazione. La stessa EMA specifica sul suo sito internet, che i vaccini COVID-19 non sono autorizzati per prevenire la trasmissione del virus da persona a persona (questo è il link al sito di EMA). Pertanto, era evidente già fin dall'inizio della sciagurata campagna vaccinale che le informazioni del governo, secondo cui i vaccini e il green pass garantivano di non trovarsi tra persone contagiose, erano false.
Pertanto, con la dichiarazione di AIFA è l'ennesima conferma di quanto dichiamo da tre anni, ma non cambia nulla. Chi è stato sospeso poteva e può ancora oggi chiedere che la sospensione sia dichiarata illegittima e che gli vengano restituiti gli stipendi. La migliore prova del fatto che i vaccini Covid-19 non sono conformi a quanto previsto dal decreto-legge 44/2021, cioè che servano per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, viene dai bugiardini. Tuttavia, molte pronunce hanno rigettato le richieste dei lavoratori e professionisti sospesi ritenendo giustificati gli obblighi vaccinali e disinteressandosi della mole enorme di documenti che dimostrano l'inefficacia e la pericolosità dei vaccini.
L'argomento della inefficacia dei vaccini per prevenire il contagio, della loro non conformità a quanto previsto dal DL 44/2021 è contenuto in tutti i miei ricorsi, individuali e collettivi nei cui fascicoli sono stati sempre prodotti i bugiardini.
Attenzione, poi, a non farsi distrarre da un falso argomento. Che i vaccini siano o no efficaci è irrilevante. Nessuno può essere costretto a sottoporsi ad un trattamento sanitario, anche se questo trattamento fosse utile, efficace e privo di effetti avversi. Il tema è l'affermazione di un principio basilare senza il quale non esiste civiltà: ciascuno è proprietario di sé stesso e nessuna interferenza del governo è ammissibile nella sfera di libertà personale che è inviolabile.
Alessandro Fusillo
FINISCE L’INCUBO DEI TAMPONI E DELLE MASCHERINE
Il Ministero della “Salute” non ha avuto il coraggio di rinnovare ancora una volta l’assurda ordinanza del 28 aprile 2023, prorogata fino al 30 giugno 2024, che imponeva l’uso delle mascherine e l’effettuazione dei tamponi PCR per l’accesso alle strutture sanitarie. A partire da oggi, quindi, qualsiasi medico od operatore sanitario che dovesse chiedere ad un paziente di sottoporsi al tampone o di indossare una mascherina opera illegittimamente e commette reato.
Ricordiamo brevemente le norme che disciplinano i trattamenti sanitari. Il testo di base è la legge 219/2017 (c.d. legge sul consenso informato) che all’art. 1 prevede:
- che il consenso informato del paziente deve essere raccolto in forma scritta o videoregistrata ed inserito nella cartella clinica;
- che chiunque ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o anche singoli atti del trattamento stesso;
- che chiunque può revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato.
Questi principi valgono per tutte le strutture sanitarie (ospedali, cliniche, ambulatori, studi medici, RSA ecc.) e si applicano a tutti, pazienti e visitatori.
Pertanto, l’eventuale rifiuto di un medico di prestare assistenza sanitaria a chi non voglia indossare una mascherina o sottoporsi al test PCR è semplicemente un reato. Il reato in questione è quello di violenza privata (art. 610 c.p.) che punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. È importante ricordare che il reato è perseguibile a querela di parte e che, quindi, occorre denunciare i medici o i responsabili delle strutture sanitarie entro il termine di tre mesi dal fatto.
Non dimentichiamo che i medici che ancora insistono con i tamponi e le mascherine sono gli stessi che hanno aderito entusiasticamente al protocollo di paracetamolo e vigile attesa ed hanno collaborato alla campagna di inoculazione del siero genico sperimentale.
Non ci possono essere né perdono né comprensione per coloro che si sono macchiati di simili abominevoli crimini contro l’umanità.
Alessandro Fusillo
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@CarloCalenda@Azione_it Merita attenzione. Quello che invece noi non meritiamo è questa continua propaganda fatta da politici come lei che fanno di tutto per coinvolgerci in un conflitto senza una motivazione compatibile con la Costituzione. Fate attenzione, questo è un crimine.